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La Legge Gelli  rivoluziona anche le procedure per intentare un’azione legale nei confronti delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.

Dall’entrata in vigore della legge 24/2017, infatti è obbligatorio esplorare strade conciliative:

gli strumenti utilizzati sono quindi l’accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) ai sensi dell’art. 696 bis cpc, oppure in alternativa al tentativo di mediazione (ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

L’accertamento tecnico preventivo diviene, in sanità, condizione di procedibilità.  Questo significa che prima di intentare causa è obbligatorio far fare una perizia preventiva e cercare un accordo.

In pratica il giudice nominerà un medico legale ed almeno un’altro perito con comprovate competenze e capacità attinenti al caso specifico. I periti “super-esperti” determineranno se c’è stata responsabilità  per i danni subiti dal paziente dovuti alla mancata o inesatta esecuzione della prestazione sanitaria dell’operatore  (obbligazioni contrattuale)  o da fatto illecito.

 

Quali problematiche intendeva risolvere il legislatore?

Due erano le problematiche maggiori all’esame del gruppo che ha lavorato alla legge 24/2017:

  • Tempi processuali oltremodo lunghi;
  • Azioni legali troppo frequenti e costose;

Per ciò che attiene il primo punto, le cause con una durata media di 7 anni erano di per se una pena già scontata; Per quanto riguarda il secondo punto è ormai prassi consolidata nel settore automobilistico cercare un accordo con le compagnie assicurative per accorciare tempi e soprattutto evitare il costo di legali e procedimenti.

Ecco quindi che gli articoli 8 e 15 della Legge Gelli innova sotto il duplice profilo della certezza del diritto, e tenta di farlo riducendo i tempi ed i costi processuali. Inoltre con le nuove disposizioni in tema di nomina dei consulenti tecnici di ufficio, un loro intervento potrebbe essere ritenuto “autorevole” e “perentorio” tra le parti.

Finalmente dei CTU “preparati”?

Ciò che emerse nelle prime fasi di analisi è che tipicamente il consulente tecnico di ufficio veniva nominato sempre (o quasi) e sempre a processo in corso, ciò causava un pesante aggravio in termini di tempistiche.
Inoltre moltissimi esiti e giudizi, che quai sempre condannavano il professionista avevano delle zone d’ombra. Per questi esiti processuali “non chiari” o  avvolte “ingiusti” veniva attribuita la causa spesso ai periti, che non padroni della materia erano fungevano quasi da capro espiatorio “morale”.
La qual cosa faceva salve le coscienze di tutti, oltretutto che  a pagare era un soggetto ritenuto economicamente “forte”, il medico. Naturalmente  i veri costi di questa “prassi” sono poi ricaduti sulla collettività.

Il Tentativo obbligatorio di conciliazione nel testo di legge: Articolo 8

Comma 1. Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilita’ sanitaria e’ tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
Comma 2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilita’ della domanda di risarcimento. … .L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza…. .
Comma 3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, … .
Comma 4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, e’ obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. … .

Legge Gelli testo completo- Legge 24/2017 – Gazzetta Ufficiale

La nuova dinamica dell’azione risarcitoria del paziente danneggiato:

Il paziente che ritene di aver subito un danno per colpa della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria che ivi lavorava alloa ha un iter obbligatorio da porre in essere per far valere i propri diritti.

Step 1 : Azione diretta nei confronti dell’assicurazione
Quindi il paziente può chiedere direttamente il risarcimento del danno senza il necessario intervento di un legale come avviene nel settore RC auto. Se non si dovesse trovare accordo o la compagnia non ritenesse giusto un risarcimento il paziente potrebbe procedere con il secondo step;

Step 2 : Tentativo di conciliazione obbligatorio
Le parti dovranno seguire l’iter dell’accertamento tecnico preventivo ai sensi del 696bis del codice di procedura civile.

L’avvocato del danneggiato fa un’istanza al giudice competente. Il giudice convoca obbligatoriamente tutte le parti in causa compreso l’assicurazione e nomina i CTU periti del tribunale, secondo la nuova normativa.

Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Step 3 : Azione legale
Poi se anche la strada della conciliazione obbligatoria non accontenta le richieste del paziente, questi potrà sempre intentare causa legale.

Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Il paziente, in tutti questi step, avrà come controparte la struttura sanitaria se questa non è coperta da assicurazione.

 

La procedura di Conciliazione secondo il codice di procedura civile 696 bis

Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696 bis. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Articolo 8 con le note complete circa il 696 bis del codice di procedura civile – gazzettaufficiale

La legge anticipa la CTU a prima del inizio del procedimento legale

Da queste considerazioni è nata la necessità di anticipare la consulenza a prima del giudizio !! il Ctu ha 6 mesi per produrre la relazione. In questo modo si instaura una causa solo se ci sono i presupposti e si riducono i tempi processuali  anche di due anni.
Il 696bis, accertamento tecnico preventivo a fine conciliativo, era uno strumento già presente, è stato semplicemente messo in pratica anche nel settore sanitario.

Diritto Vivente dopo tre anni dalla legge

Raccogliendo le prime indicazioni dai recenti processi in corso, possiamo sostenere che l’accertamento tecnico preventivo sta funzionando bene sotto il profilo dei tempi, ciò che ha deluso un pò le aspettative è il numero di conciliazioni.
In realtà l’indice di tecnicismo della controversia in questo settore è molto alto, cosi come ad esempio avviene nel diritto bancario, e ciò potrebbe essere uno dei motivo che causa mancati accordi “preventivi”.

Conclusioni

L’intento del legislatore è quello di voler limitare i tempi ed i costi legali che ci sono dietro le azioni risarcitorie in sanità, con l’idea di voler emulare il mercato assicurativo delle automobili (RCA).

Per prima cosa, quindi, citiamo direttamente la compagnia di assicurazione se presente, se non si dovesse addivenire ad un accordo, prima dell’instaurarsi di un giudizio, bisogna esplorare strade conciliative:

gli strumenti utilizzati sono quindi l’accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) ai sensi dell’art. 696 bis cpc, oppure in alternativa al tentativo di mediazione (ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28).