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La Legge Gelli istituisce il ruolo di garante per il diritto alla salute. E’ una figura posta a tutela del cittadino che ravvisa un disservizio a livello di struttura  sanitaria pubblica o privata, oppure che ha causato o potrebbe causare una violazione del proprio o altrui diritto alla salute.

In verità è il Difensore Civico a ricoprire questo nuovo ruolo posto a tutela del paziente o cittadino che ravvisa ad esempio  ingiustizie o iniquità nell’accesso alle cure o ancora scarsi livelli di sicurezza o igiene che possano innalzare il livello di rischio.

 

Trasparenza e Tutela delle parti deboli

L’istituzione della figura del garante per la salute costituisce uno dei disposti di legge posti a garanzia e tutela delle parti deboli.

La Trasparenza (e tutela delle parti deboli) è uno dei cinque perni su cui si fonda la legge GelliLegge Gelli in sintesi per "Negati" del Diritto assieme alla sicurezza delle cure, alla responsabilità sanitaria, all’appropriatezza ed al trasferimento dei rischi sanitari.

Per lo stesso Federico Gelli,  in un’intervista rilasciata al quotidianosanita.it, uno strumento importante per evitare il contenzioso è quello del dialogo, dell’accoglienza, dell’ascolto dei cittadini da parte della pubblica amministrazione.

Molti contenziosi potrebbero essere risolti se si ascoltassero i problemi che le persone hanno avuto con il sistema sanitario.

Quando chiedere l’aiuto del Garante alla Salute

I casi che possono essere posti ad esempio sono molteplici, ne citiamo qualcuno:

  • pericoloso livello di igiene in un reparto d’ospedale;
  • liste d’attese poco chiare o non rispettate
  • norme sulla trasparenza non rispettate ;
  • terapie discordanti con le linee guida;
  • ecc.

Articolo 2 legge Gelli ” … funzione di garante per il diritto alla salute … .”

Articolo 2 – Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

Comma 1. Le regioni … possono affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per
il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

Comma 2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Comma 3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.

Comma 4… ..
Comma 5. … .

Testo completo della legge Gelli 24/2017 – Gazzetta Ufficiale

Uno dei primi casi affrontati in Campania

Il 10 Marzo 2020 con una denuncia indirizzata al Difensore Civico e Garante per il diritto alla salute della Regione Campania, Giuseppe Fortunato, alcuni medici denunciano l’assenza di materiale protettivo per chi è a contatto con i malati di Covid-19.

La denuncia parte dalla presunta violazione del Decreto Legge n. 6 del 28 febbraio 2020, in particolare si ravvisa che ancora non sono stati forniti ad alcuni medici di medicina generale i dispositivi individuali di sicurezza contro l’epidemia da virus COVID-19 (mascherine FFP3, occhiali protettivi, camice usa e getta).

Si richiede, tramite il Difensore Civico, di verificare ed assicurare che siano forniti  tali idonei dispositivi di sicurezza per tutti i medici di famiglia, pediatri di libera scelta e relativi collaboratori di studio, nonché l’adozione di ogni provvedimento necessario allo scopo di tutelare la loro incolumità e quella degli assistiti.

Non siamo a conoscenza della risposta del Garante, riteniamo però che anche se non si è nella condizione di poter ripristinare la specifica  situazione di diritto è fondamentale fornire una risposta esaustiva restituendo eventualmente il motivo del ritardo o il motivo per cui si è impossibilitati a farlo. Ciò presumibilmente  ridurrebbe il rischio di dannose (per tutti) azioni legali.

Conclusioni sulle funzioni di garante alla salute

Si tratta di un organismo terzo, con una posizione neutrale e quindi una capacità di incisione e influenza più rilevante, a cui il cittadino può rivolgersi per avere delle risposte.

Il cittadino che dimostra di aver cercato aiuto nella figura del difensore civico è un cittadino virtuoso che dimostra sensibilità verso il sistema.

È probabilmente un cittadino disponibile ad accontentarsi di un eventuale ripristino della situazione di diritto senza avviare procedimenti giuridici.

Questo dipenderà molto anche dalla bravura e capacità del garante in fase di mediazione tra paziente e pubbliche amministrazioni.

La legge Gelli ha affidato all’amministrazione pubblica un potente strumento per l’alleanza terapeutica e la trasparenzaAlleanza terapeutica, trasparenza e tutela delle parti deboli in sanità del settore sanitario. Non bisogna aver paura di mostrare le cose che non vanno visto che, una volta rilevate e risolte, migliorano il sistema.

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