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L’azione di rivalsa è la facoltà data alla struttura sanitaria di rivalersi in parte sul  professionista che ha causato un danno al paziente.

Questo può avvenire solo se ci sono alcuni presupposti:

  1. la struttura sanitaria è stata condannata al risarcimento;
  2. l’esercente la professione sanitaria ha agito con colpa grave (negligenza, imprudenza) o dolo;
  3. l’esercente viene avvisato del procedimento in corso entro i tempi stabiliti dalla legge.

 

Se ci sono i presupposti la struttura può rivalersi nei confronti del professionista, e richiedere un risarcimento, con delle forti limitazioni:

  1. il calcolo del quantum è limitato all’ultimo stipendio lordo moltiplicato per 3 se dipendente o l’ultima dichiarazione dei redditi moltiplicata per 3 se collaboratore con p.iva.
  2. il giudice nel quantificare il danno dovrà tenere conto del riparto delle responsabilità, delle co-responsabilità della struttura e/o di altri esercenti che hanno partecipato;

 

Non basta la semplice imperizia del medico per avviare azione di rivalsa

Non potrà essere avanzata azione di rivalsa sul  medico che ha colpa lieve dovuta ad imperizia (in questo caso non è ben chiaro se è necessario aver seguito le LG o le buone pratiche se il caso specifico lo richiedeva ndr).

Azione di Rivalsa (o di responsabilità amministrativa): un esempio pratico

Prendiamo il caso in cui il chirurgo commette un errore e rimuove il rene sano durante un intervento in un Ospedale Pubblico. Questo errore grave capita spesso, è presente anche in letteratura scientifica.

Qui il danno è ingente perché costringe il paziente alla dialisi per il resto della sua vita, cosa succede?

Supponiamo che il paziente fa una richiesta risarcitoria, segue l‘iter imposto dalla legge ed infine, viene risarcito dall’assicurazione o dall’azienda sanitaria con la somma di 200.000euro:

La struttura a quel punto agirà nei confronti del professionista per colpa grave con un’azione di responsabilità amministrativa (che è l’equivalente della rivalsa per le strutture pubbliche);

  • L’iter in questo caso prevede che la struttura sanitaria o l’assicurazione segnalali alla Corte dei Conti  l’azione di rivalsa. La Corte dei Conti aprirà un fascicolo e si andrà avanti affinché anche il professionista partecipi in parte al risarcimento.
  • Per la quantificazione del danno il giudice dovrà tenere conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato.
  • Il limite al quantum è perentorio, l’operatore sanitario non può rispondere oltre 3 volte il suo ultimo stipendio lordo se dipendente o altrimenti, tre volte la sua ultima dichiarazione irpef.
  • Il limite temporale è previsto dall’art. 13 della legge, ed è di soli dieci giorni. Tale norma prevede infatti “l’inammissibilità” dell’azione di “rivalsa” (e dunque sia il regresso, sia la surrogazione, sia l’azione di danno erariale), se la ASL, la AO o l’assicuratore di questi non comunicano al medico che è stato loro notificato un atto di citazione, ovvero che sono state “avviate delle trattative”.

Quindi è stato messo un tetto tollerabile e sostenibile (alla stregua della  responsabilità civile dei magistrati). Ed il giudice dovrà decidere anche in che percentuale il danno è dipeso da lui e non anche dalla struttura sanitaria.

Ricordiamo inoltre che i medici, anche se condannati ad un risarcimento in virtù  di una rivalsa o di un’azione di responsabilità amministrativa, non risarciranno di tasca loro il paziente perché la legge ha previsto un’obbligatorietà assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie proprio per i casi di colpa grave .

L’intento del legislatore nella disciplina dell’Azione di Rivalsa?

Gli obiettivi che il legislatore i prefigge con la nuova disciplina dell’azione di rivalsa (e di responsabilità amministrativa):

  • ricomporre gli equilibri per una più equa distribuzione delle responsabilità in ambito sanitario. Ricordiamo che il legislatore ha limitato la responsabilità civile del medico definendola extracontrattuale (art.7);
  • Limitare l’esposizione patrimoniale dell’esercente la professione sanitaria in caso di colpa grave ed annullarla o quasi in caso di imperizia (lotta alla medicina difensiva).

L’equa distribuzione delle Responsabilità in sanità è uno dei cinque perni su cui si fonda la legge GelliYouSpecialist.it: Legge Gelli in Sintesi (per "Negati" del Diritto) assieme alla sicurezza delle cure, alla trasparenza, all’appropriatezza ed al trasferimento dei rischi sanitari.

 

Articolo 9 legge 24/2017  – L’azione di Rivalsa 

Comma 1. L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione
sanitaria puo’ essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Comma 2. Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del
giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.
Comma 3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la
struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non e’ stato parte del giudizio.
Comma 4. In nessun caso la transazione e’ opponibile all’esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.
Comma 5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, … , l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, …. , si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficolta’, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato. L’importo della condanna …. non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. …. .
Comma 6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o
nei confronti dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, …, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. … .
Comma 7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’impresa di assicurazione se l’esercente la professione sanitaria ne è  stato parte.

Testo completo della legge Gelli 24/2017 – Gazzetta Ufficiale

 

 

Quantum: l’interpretazione della giurisprudenza 

Chiarito dunque che la struttura sanitaria risponde anche nel caso di colpa esclusiva del sanitario dipendente, il riparto delle diverse quote di responsabilità deve regolarsi secondo le disposizioni ex art. 1298 e 2055 c.c..
La struttura potrà, pertanto, rivalersi nei confronti del sanitario nella misura dell’apporto causale dello stesso nella causazione del sinistro e non sempre per l’intero. Si noti che ciò vale anche nel caso in cui più persone, a diverso titolo, contrattuale e non, hanno concorso nel causare l’evento.
La Cassazione, al riguardo, ha precisato che l’unica lettura compatibile con il nostro ordinamento nel riparto delle responsabilità è ritenere che, nel caso di malpractice medica, struttura e medico condividano la responsabilità anche nel caso di colpa esclusiva di quest’ultimo.
Varrà comunque la presunzione prevista dall’art. 2055 c.c., per cui le responsabilità di struttura e medico si presumeranno uguali, salvo dimostrare il fatto contrario.
La struttura sanitaria nell’azione di rivalsa, per far ottenerne l’integrale accoglimento, dovrà dunque dimostrare la colpa esclusiva del medico, iscritta in una condotta del tutto deviata dal programma contrattuale e dalla relazione tra struttura e sanitario…

Chiarimento: Rivalsa o Responsabilità Amministrativa?

Nel caso delle strutture pubbliche non si parla di rivalsa ma di azione per responsabilità amministrativa (danno erariale) che si esercita alla corte dei conti.

La rivalsa delle strutture private è presso il giudice ordinario. Se il sanitario è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento danni, l’azione può essere esercitata subito, se non è stato parte può essere esercitata solo dopo aver versato il risarcimento, entro un anno, e della decisione del giudizio precedente non si tiene conto. Mai si può opporre una transazione al sanitario in un giudizio di rivalsa.

 

Le critiche alle limitazioni di surroga e di regresso

La legge Gelli è stata criticata da parte della dottrina e della magistratura. In un articolo su altalex il magistrato Marco Rosetti sostiene infatti che la L. n. 24/2017, fatta dallo Stato, ha messo lo Stato nell’impossibilità di fatto di recuperare il denaro pagato per risarcire i danni causati da sanitari distratti.

Questi sostiene che la legge Gelli:

  1.  ha eliminato la possibilità, per gli enti pubblici, di avvalersi delle ordinarie azioni di surrogazione e regresso, da proporre dinanzi al giudice civile;
  2. ha messo quattro rilevanti limiti all’esercizio delle azioni c.d. “di rivalsa”, ovvero: (a) ha escluso la rivalsa nel caso di colpa non grave; (b’) ha previsto un primo termine di decadenza di un anno; (c) ha previsto un secondo termine di decadenza soli di dieci giorni; (d) ha introdotto un “massimale” alla responsabilità del sanitario.

Questi si riferisce in particolare al regresso spettante all’ospedale provato nei confronti del dipendente (art. 1299 c.c.) e, soprattutto, all’esclusione delle assicurazioni nella possibilità di surrogazione dell’assicuratore (art. 1916 c.c.) in tutti i casi di colpa non grave, ma che comunque vengano condannate al pagamento. Qui potrebbe esserci un aumento dei premi assicurativi.

Effettivamente i dubbi promossi dal magistrato Rosetti potrebbero essere concreti nel caso in cui il giudice condanni l’assicurazione al risarcimento di un danno causato da un medico che ha agito con imperizia e che non ha rispettato le linee guida. Ma che poi la stessa assicurazione non potrà rivalersi su questi perché comunque la semplice imperizia potrebbe essere  considerata non grave nella fattispecie concreta.

Sarebbe interessante confrontarsi in merito a questo punto col dott.Gelli e ricevere una sua interpretazione in merito a questo punto.

 

Conclusioni

La legge 24 del 2017 è una legge che, come in un teatro di burattini, ha bisogno di tendere le corde giuste, e con movimenti delicati ma decisi, di trovare un nuovo equilibrio in merito all’allocazione delle responsabilità sanitarie.

Ricordiamo che negli ultimi venti anni, nella quotidianità dei fatti il peso maggiore gravava sugli esercenti le professioni sanitarie (medici in primis). Erano loro a subire i maggiori rischi patrimoniali di tutto il sistema.

Con la legge 24/2017  il legislatore fa un bel down-grade di responsabilità per il medico (passa alla extracontrattuale), toglie quindi il medico (e tutti gli esercenti le professioni sanitarie) dalla scena principale dei risarcimenti.

Per loro l’ascia solo un rischio di “azione di rivalsa” o di “responsabilità amministrativa” che oltretutto si risolve con un piccolo onere assicurativo (obbligatorio).