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Azione diretta del paziente danneggiato nei confronti dell’assicurazione? Si è possibile! vediamo come.

In particolare la legge prevede, all’articolo 12 comma 1, che il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e’ stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o all’esercente la professione sanitaria.

 

L’intento del legislatore nella disciplina dell’obbligo di assicurazione

L’intento del legislatore è  ripristinare il diritto alla salute  del cittadino sancito dalla costituzione, a tal fine è necessario rendere anche il sistema risarcitorio snello (sburocratizzato), veloce e poco oneroso.

Un pò come avviene come nel caso delle assicurazioni auto, dove l’intervento dei legali è facoltativo ed avviene eventualmente non ci dovesse essere accordo tra danneggiato ed assicurazione.

Gli obiettivi che il legislatore si prefigge con la nuova disciplina per il trasferimento del rischio sanitario sono:

  • Migliorare la trasparenza in sanità  per rendere certo, effettivo e veloce il diritto al risarcimento del paziente che ha subito un danno da malpractice;
  • Trasferire il rischio di esborso patrimoniale alle assicurazioni al fine di  tutelare le strutture sanitarie e gli operatori sanitari da improvvisi attacchi finanziari..

Trasparenza e trasferimento dei rischi sanitari  sono due dei cinque perni su cui si fonda la legge GelliYouSpecialist.it: Legge Gelli in Sintesi (per "Negati" del Diritto) assieme alla Sicurezza delle Cure, alle Responsabilità ed  all’Appropriatezza.

 

L’azione diretta del soggetto danneggiato  nel testo di legge 24/2017  articolo 12- legge Gelli

Comma 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e’ stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell’articolo 10 e all’esercente la
professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

Comma 2. Non sono opponibili al danneggiato, per l’intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all’articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative.. .
Comma 3.L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all’articolo 10, comma 6.
Comma 4. ….
L’impresa di assicurazione, l’esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
Comma 5. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione e’ soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l’esercente la professione sanitaria.

La rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato

Le modalità di rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato verrà disciplinato con decreto come prescrive l’articolo 10 comma sei della legge 24/2017.

 

Il giudizio promosso nei confronti dell’assicurazione

La legge specifica, art.12 comma 4, che nel giudizio promosso dal paziente danneggiato nei confronti dell’assicurazione, l’assicurato è sempre parte in causa, sia esso struttura sanitaria o esercente la professione sanitaria.

 

Termini di prescrizione dell’azione diretta

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione e’ soggetta allo stesso termine di prescrizione verso la struttura sanitaria (10 anni) o l’esercente la professione sanitaria (5 anni).

 

Da quando sarà possibile fare azione diretta?

L’ azione diretta sarà espletabile a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative come prescritto dall’articolo 10 comma 6.

 

E per le strutture sanitarie che optano per forme alternative all’assicurazione?

Dato che le strutture sanitarie e sociosanitarie potranno porre  in essere delle forme analoghe alle assicurazioni, anche loro dovranno poi garantire ai cittadini l’azione diretta.

Questo è il caso ad esempio della regione Toscana ed Emilia Romagna.

Il governo sarà impegnato ad emanare un decreto che disciplina in dettaglio anche le forme analoghe di assicurazione prevedendo anche i meccanismi di azione diretta nei confronti di questi ipotetici “fondi” posti a garanzia.

Altrimenti i cittadini delle regioni che non hanno optato per le compagnie di assicurazione non possono far valere il diritto di azione diretta.

Il decreto attuativo (articolo 10 comma 6)

Il primo passo verso un sistema assicurativo sanitario “globale” è però  cominciato con estrema lentezza.

Lenta è  l’approvazione del decreto stabilito dall’articolo 10 al comma 6 e che  servirà a:

  1. disciplinare i requisiti minimi delle polizze assicurative (per strutture ed esercenti)  prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far
    corrispondere massimali differenziati.
  2. stabilire i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita’ delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio;
  3. disciplinare le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione;
  4. definire i criteri di previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Conclusione

Il meccanismo dell’azione diretta rientra in un ampio quadro strategico che per funzionare ha bisogno che l’intero sistema sia coperto da assicurazione.
L’ambizioso modello assicurativo previsto dalla legge, che potremmo definire “globale” potrebbe aver bisogno di ulteriori interventi normativi se non dovesse trovare un assetto spontaneo di mercato.