Legge Gelli: Azione Diretta sull’Assicurazione | YouSpecialist
Azione diretta del paziente danneggiato nei confronti dell’assicurazione? Si è possibile! vediamo come.
In particolare la legge prevede, all’articolo 12 comma 1, che il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e’ stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o all’esercente la professione sanitaria.
L’intento del legislatore nella disciplina dell’obbligo di assicurazione
L’intento del legislatore è ripristinare il diritto alla salute del cittadino sancito dalla costituzione, a tal fine è necessario rendere anche il sistema risarcitorio snello (sburocratizzato), veloce e poco oneroso.
Un pò come avviene come nel caso delle assicurazioni auto, dove l’intervento dei legali è facoltativo ed avviene eventualmente non ci dovesse essere accordo tra danneggiato ed assicurazione.
Gli obiettivi che il legislatore si prefigge con la nuova disciplina per il trasferimento del rischio sanitario sono:
- Migliorare la trasparenza in sanità per rendere certo, effettivo e veloce il diritto al risarcimento del paziente che ha subito un danno da malpractice;
- Trasferire il rischio di esborso patrimoniale alle assicurazioni al fine di tutelare le strutture sanitarie e gli operatori sanitari da improvvisi attacchi finanziari..
Trasparenza e trasferimento dei rischi sanitari sono due dei cinque perni su cui si fonda la legge GelliYouSpecialist.it: Legge Gelli in Sintesi (per "Negati" del Diritto) assieme alla Sicurezza delle Cure, alle Responsabilità ed all’Appropriatezza.
L’azione diretta del soggetto danneggiato nel testo di legge 24/2017 articolo 12- legge Gelli
Comma 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e’ stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell’articolo 10 e all’esercente la
professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.
Comma 4. …. L’impresa di assicurazione, l’esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
La rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato
Le modalità di rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato verrà disciplinato con decreto come prescrive l’articolo 10 comma sei della legge 24/2017.
Il giudizio promosso nei confronti dell’assicurazione
La legge specifica, art.12 comma 4, che nel giudizio promosso dal paziente danneggiato nei confronti dell’assicurazione, l’assicurato è sempre parte in causa, sia esso struttura sanitaria o esercente la professione sanitaria.
Termini di prescrizione dell’azione diretta
L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione e’ soggetta allo stesso termine di prescrizione verso la struttura sanitaria (10 anni) o l’esercente la professione sanitaria (5 anni).
Da quando sarà possibile fare azione diretta?
L’ azione diretta sarà espletabile a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative come prescritto dall’articolo 10 comma 6.
E per le strutture sanitarie che optano per forme alternative all’assicurazione?
Dato che le strutture sanitarie e sociosanitarie potranno porre in essere delle forme analoghe alle assicurazioni, anche loro dovranno poi garantire ai cittadini l’azione diretta.
Questo è il caso ad esempio della regione Toscana ed Emilia Romagna.
Il governo sarà impegnato ad emanare un decreto che disciplina in dettaglio anche le forme analoghe di assicurazione prevedendo anche i meccanismi di azione diretta nei confronti di questi ipotetici “fondi” posti a garanzia.
Altrimenti i cittadini delle regioni che non hanno optato per le compagnie di assicurazione non possono far valere il diritto di azione diretta.
Il decreto attuativo (articolo 10 comma 6)
Il primo passo verso un sistema assicurativo sanitario “globale” è però cominciato con estrema lentezza.
Lenta è l’approvazione del decreto stabilito dall’articolo 10 al comma 6 e che servirà a:
- disciplinare i requisiti minimi delle polizze assicurative (per strutture ed esercenti) prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere massimali differenziati. - stabilire i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita’ delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio;
- disciplinare le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione;
- definire i criteri di previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Conclusione